STATUTO della ASSOCIAZIONE
AMICI DEL PARCO VOLUSIA
Art. 1
(Disposizioni generali)
1. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l’associazione senza scopo di lucro denominata: “Associazione Amici del Parco Volusia”, in seguito chiamata “Associazione”, con sede legale in Roma, via Casalattico, 32.
2. La variazione della sede potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale modifica del presente statuto ma l’obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti e ai soci.
3. La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all’art. 7 dello Statuto.
4. L’Associazione non ha scopo di lucro.
5. L’ Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà aderire ad altre associazioni no profit, fare convenzioni.
6. L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi per consentire il suo regolare funzionamento e ciò al fine di soddisfare specifiche esigenze nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività principali.
7. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e da eventuali Regolamenti interni, nel rispetto e nei limiti delle Leggi Statali e Regionali in materia di Associazioni di volontariato.
8. Il presente statuto è modificabile con deliberazione dell’Assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza prevista all’art. 7 dello Statuto.
Art. 2
(Finalità)
1. Amici del Parco Volusia è un’associazione indipendente, apartitica che, rifiutando ogni tipo di violenza e, ispirandosi ai valori della solidarietà, della convivenza civile e della inclusione sociale, persegue esclusivamente il fine di utilità sociale.
2. L’Associazione intende:
a) valorizzare e difendere il Parco Volusia in tutti i suoi aspetti: ecologico, urbanistico, artistico, economico e sociale, in considerazione delle naturali potenzialità del Parco in ambito turistico, sportivo, produttivo e culturale, nel rispetto del “PROGETTO ESECUTIVO DEL PARCO DI VOLUSIA”;
b) promuovere e intraprendere iniziative, gestire proposte e progetti tesi alla tutela, alla valorizzazione, alla promozione della natura, del territorio e dell’ambiente del Parco Volusia e degli immobili ricadenti nel suo comprensorio;
c) sollecitare le istituzioni e gli enti competenti ad un più puntuale e sensibile controllo su tutte le forme di degrado e inquinamento ambientale del Parco Volusia;
d) essere promotrice e proponente di progetti di utilità sociale e ambientale con lo Stato e altri Enti.
Art. 3
(Risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a) contributi degli associati;
b) contributi di enti pubblici e di privati;
c) ricavato dell’organizzazione di manifestazioni e/o iniziative nell’ambito delle finalità stabilite dal presente statuto;
d) contributi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali;
e) altre entrate compatibili con la normativa in materia .
2. L’associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento delle finalità statutarie.
Art. 4
(Soci)
1. Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
2. Le persone giuridiche sono rappresentate, presso l' Associazione, dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.
3. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
4. L’accoglimento o il diniego della domanda di adesione da parte dell’aspirante socio, devono essere comunicati all’interessato, per iscritto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento.
5. Il diniego all’iscrizione tra i soci va motivato; contro il diniego, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, all’Assemblea dei soci che decide sull’argomento nella prima riunione convocata.
6. Il richiedente, nella domanda di ammissione, da compilare sull’apposito modello messo a disposizione dalla segreteria dell’Associazione, dovrà specificare le proprie complete generalità.
7. I soci si distinguono in:
a) soci fondatori, che hanno sottoscritto l’atto costitutivo;
b) soci ordinari, che aderiscono all’associazione;
c) soci onorari, scelti tra persone di indubbia fama, autorevolezza, prestigio e di alto profilo morale; tra personalità della scienza, dell’arte e della cultura. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente. Essi non hanno diritto di voto, non sono eleggibili alle cariche sociali, non sono soggetti al pagamento della quota di associazione annuale;
d) soci sostenitori, che erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
8. I soci possono versare all’atto dell’iscrizione e annualmente, nei termini stabiliti, la quota sociale di 5 euro. È escluso il rimborso delle quote versate in caso di recesso o di cessazione del rapporto associativo per qualsiasi causa.
9. I soci devono rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
10. I soci hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi nonché di essere al corrente sulle attività dell’Associazione.
11. I soci svolgono la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle proprie disponibilità.
12. Il socio decade dalla qualifica per:
a) recesso o dimissioni;
b) morte;
c) violazione dello Statuto;
d) attività che possano costituire offesa alla moralità e al prestigio dell’Associazione.
Art. 5
(Recesso ed esclusione del socio)
1. Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. La esclusione del socio è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
Art. 6
(Organi sociali)
1. Gli organi dell’associazione sono:
a) Assemblea dei soci;
b) Consiglio direttivo;
c) Presidente;
d) Collegio dei Probiviri;
e) Tesoriere.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.
Art. 7
(Assemblea dei soci)
1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione - o da chi ne fa le veci- mediante avviso scritto da pubblicare sul sito Internet dell’Associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo/il Presidente lo ritenga necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
5. L’Assemblea può essere convocata al di fuori della sede sociale.
6. L’assemblea deve:
a) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto;
b) fissare l’importo dell’eventuale quota sociale annuale e la data di versamento da parte dei soci;
c) determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
d) approvare l’eventuale regolamento interno;
e) eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, dopo il primo mandato triennale;
f) deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
7. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza assoluta di voti con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
8. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
9. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
11. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.
12. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Art. 8
(Consiglio direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 soci, compreso il Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea, appositamente indetta, composta dai soci che abbiano partecipato alla maggioranza delle assemblee.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal vice Presidente.
4. Il Consiglio direttivo, a sua volta, procede alla nomina al proprio interno del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.
5. Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno metà dei componenti;
6. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente;
7. Al Consiglio direttivo spetta ogni potere per la gestione dell’associazione. Esso compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea e in particolare:
a) cura l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione;
c) presenta all’assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo;
d) compila i regolamenti interni;
e) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale;
f) procede alla nomina di Soci onorari, su proposta del Presidente;
g) delibera circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
h) nomina i responsabili delle eventuali commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui può articolarsi la vita dell’associazione;
i) ratifica o modifica i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
8. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio direttivo per l’esercizio delle proprie funzioni, salvo il rimborso delle spese sostenute.
9. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Nel caso in cui, per dimissione o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decade dall’incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando altro socio. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e occorre procedere alla sua rielezione.
10. Delle riunioni del Consiglio è redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 9
(Presidente/Vicepresidente)
1. Il Presidente è eletto dall’assemblea ordinaria ed è anche presidente del Consiglio direttivo.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
3. I compiti principali del Presidente, che in caso di assenza o impedimento, vengono assolti dal Vicepresidente, sono:
a) convocare e presiedere l’assemblea dei soci;
b) convocare e presiedere il Consiglio direttivo;
c) deliberare, su tutte le questioni che, per legge o Statuto, non siano di competenza dell’Assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell’Associazione.
4. Il Presidente può delegare compiti e mansioni, ivi compresa la rappresentanza dell’associazione per il compimento di determinati atti o categorie di atti, anche a mezzo di procura. I procuratori eventualmente nominati devono riferire e rendere conto del loro operato al Presidente, al quale, comunque, compete la responsabilità nei confronti della Associazione e dei terzi, ai sensi dell’art. 38 del Codice Civile.
Art. 10
(Collegio dei Probiviri)
1. Il Collegio dei probiviri è composto da 4 membri, nominati dall’Assemblea fra i soci non titolari di altre cariche sociali.
2. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Esso è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
3. Al collegio dei probiviri sono devolute le eventuali controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi.
4. Il collegio dei probiviri giudica secondo equità e senza formalità procedurali. Il giudizio dei probiviri è inappellabile.
Art. 11
(Tesoriere)
1 Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, è deputato alla gestione economico finanziaria e patrimoniale dell’Associazione, nel rispetto della normativa civile e fiscale.
2 Il Tesoriere è il consigliere al quale spetta il compito di tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende, curare la gestione della cassa dell’associazione e predisporne il bilancio con la relativa relazione contabile.
3 Il Tesoriere redige materialmente i bilanci, cura i pagamenti e gli incassi, secondo le indicazioni impartite dal Presidente, dotandosi di un c/c bancario /postale in cui affluiscono tutti gli introiti dell’Associazione.
4 Le funzioni di tesoriere, in caso di temporaneo impedimento, sono assunte dal Segretario o dal Vicepresidente.
Art. 12
(Segretario)
1. Il Segretario coadiuva il Presidente, è eletto dal Consiglio direttivo e dura in carica tre anni rinnovabili.
2. Compiti del Segretario sono in particolare:
a) dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo;
b) l’estensione, la sottoscrizione in calce e la custodia di tutti i verbali dell’Assemblea generale dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni degli altri organi sociali;
c) la tenuta aggiornata del “libro soci”;
d) la tenuta aggiornata dei registri della Associazione;
e) l’esame e il disbrigo della corrispondenza visionata dal Presidente.
3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
Art. 13
(Rendiconto economico-finanziario)
1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Art. 14
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 7 e in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
2. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 15
(Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.
Roma, 13 Ottobre 2015
Firmato da tutti i soci fondatori di cui all’Atto Costitutivo